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Registro dei volontari degli Ets: deve essere vidimato 11 Giugno 2021

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stabilisce, con nota del 28-05.2021, che per salvaguardare l'obbligo di assicurazione il registro dei volontari degli Ets deve avere la numerazione progressiva, la bollatura di ogni pagina e l’apposizione della dichiarazione sul numero complessivo delle pagine da parte dell’autorità che le aveva bollate.

La direzione generale sottolinea la persistenza delle indicazioni previste dal D.M. 14/02/1992, previsto dall’art. 4 della legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991, il quale è stato abrogato dal codice del Terzo settore.

Il Codice del Terzo settore non ha espressamente abrogato il decreto del 14 febbraio 1992 e, nonostante la legislazione attuale non preveda l’obbligo di numerare e bollare le pagine e di attestarne il numero complessivo, si tratti di adempimenti necessari per attuare uno degli obblighi previsti, e cioè quello assicurativo. La vidimazione del registro con le modalità descritte è importante proprio a garantire la veridicità del documento e prevenirne una alternazione dei contenuti (ad esempio sopprimendo o inserendo delle pagine).

Le indicazioni della nota ministeriale riguardano già oggi in particolare le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociela (Aps) iscritte nei rispettivi registri, in quanto organizzazioni che per svolgere le attività di interesse generale si devono avvalere in modo prevalente di volontari.

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