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Limiti delle attività diverse svolte dagli Enti del Terzo Settore 27 Luglio 2021
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che individua i criteri e limiti delle attività diverse svolte dagli Enti del Terzo Settore.

Nello specifico le attività diverse da quelle elencate nell’art. 5 del Codice del terzo settore denominate di interesse generale, possono essere esercitate previa previsione nell’atto costitutivo o nello statuto e devono essere necessariamente secondarie e strumentali rispetto a quelle ex art.5 del Codice del terzo settore.

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;

b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

In caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti, l'ente del Terzo settore ha l'obbligo di effettuare apposita segnalazione all'ufficio del Registro unico nazionale territorialmente e a rispettare i limiti stabiliti. In caso di omissioni l'ufficio del Runta potrebbe disporre la cancellazione dell'ente del Terzo settore dal Registro medesimo.
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