CONDIZIONI ESSENZIALI CHE DEVONO ESSERE INDICATE NELL'ATTO PUBBLICO DI COSTITUZIONE:
- Ambito di operatività dentro i confini della Regione Veneto; - Finalità dello statuto devono rientrare nelle materie di competenza regionale (art. 117 della Costituzione); - Assenza di scopo di lucro; - Patrimonio richiesto: Fondo di dotazione iniziale di minimo di 20.000 Euro dei quali il 50% (pari a 10.000) costituisce il Fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi. Il Patrimonio deve essere indicato nello statuto così come descritto sopra, dimostrato da apposita certificazione bancaria e indicato nei conti d'ordine del bilancio finché l'ente rimane in vita.
Gli enti dotati di personalità giuridica e iscritti nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche ai sensi del dpr 361/2000 non possono diminuire il patrimonio in maniera autonoma tramite modifiche statutarie per adeguarlo alla normativa del terzo settore.
Poiché ad oggi il RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) non è ancora operativo non si può presentare la richiesta di RICONOSCIMENTO ai sensi dell'art. 22 del DLGS. 117/2017 (nel quale il patrimonio viene indicato in 15.000 per le Associazioni).