Centro di Servizio per il Volontariato della Città metropolitana di Venezia
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CSV Città metropolitana di Venezia
Via A.L. Muratori, 3 30173 Mestre (VE)
In questa sezione sono riportate tutte le informazioni per l'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
Schema per la pubblicazione di finanziamenti pubblici
Con L.R. 40:93 “Norme per il riconoscimento e la promozione delle Organizzazioni di Volontariato” la Regione Veneto recepisce la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, e disciplina la gestione del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato.
Possono iscriversi le Organizzazioni di Volontariato con sede legale nel territorio regionale, costituite ed operanti nello stesso da almeno sei mesi, che possiedono i seguenti requisiti:
Il DGR 4314 (Ambiti-del-Registro-Regionale1) individua quattro ambiti, entro i quali devono operare le Associazioni che desiderano iscriversi:
Possono iscriversi al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato anche organismi di secondo livello composti da almeno quattro aderenti: organizzazioni di volontariato iscritte al registro (maggioranza) e organizzazioni di volontariato “iscrivibili”.
Le domande di iscrizione possono essere inviate alla Direzione Regionale per i Servizi Sociali (UC Programmazione Terzo settore e Non Autosufficienza – P.O. Volontariato, Promozione Sociale e Progettualità Trasversali – Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia) o possono essere presentate al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Venezia, che farà pervenire la documentazione previa verifica. (Decreto-nr.-228-del-12-giugno-2013-Accordo-di-collaborazione).
Le Associazioni di Volontariato devono chiedere la conferma di iscrizione al registro ogni tre anni e almeno 60 giorni prima della scadenza, pena la cancellazione.
Modulistica per l’iscrizione
La L.R. 27/2001 viene istituito il Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale. “Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lcro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati” (art. 2, comma 1, Legge 383/2000).
Possono iscriversi al Registro le Associazioni di Promozione Sociale operanti da almeno un anno con sede legale nel territorio regionale.
Le domande di iscrizione possono essere inviate alla Direzione Servizi Sociali (U.C. Programmazione Terzo Settore e non autosufficienza – P.O. Volontariato, Promozione Sociale e Progettualità Trasversali – Dorsoduro, 3493 – 30123 Venezia) o possono essere presentate al Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Venezia, che farà pervenire la documentazione previa verifica. (Decreto-nr.-228-del-12-giugno-2013-Accordo-di-collaborazione).
Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda il Dirigente competente, sulla base dell’istruttoria, provvede all’iscrizione al Registro Regionale. Il termine di 90 giorni viene sospeso qualora siano necessarie delle integrazioni per l’espletamento dell’istruttoria (DGR-Nr.-2652-del-10.10.2001).
Le Associazioni di Promozione Sociale devono chiedere la conferma di iscrizione al registro ogni tre anni e almeno 60 giorni prima della scadenza, pena la cancellazione.
Modulistica per l’iscrizione