OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
DI CUI AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
D. Lgs. 81/08 (come modificato dal D.Lgs. 106/09)
Volontari (art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 3 comma 12-bis)
Non sono più equiparati “lavoratori” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008:
- i volontari, come definiti dalla legge 266/1991 sul volontariato (il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; può avere solo il rimborso spese; la qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte);
- i volontari che effettuano il servizio civile;
mentre restano equiparati (tra gli altri):
- i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- i prestatori di lavori socialmente utili.
Ai volontari “non equiparati” di cui sopra si applicano le stesse disposizioni stabilite dall’art. 21 per i componenti delle imprese familiari ed i lavoratori autonomi, quindi devono:
- utilizzare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III;
- utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI);
- esporre la tessera di riconoscimento corredata da fotografia (art. 3, comma 12-bis).
Gli stessi possono, con oneri a proprio carico:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria;
- partecipare ai corsi di formazione relativi ai rischi delle attività svolte.
Se il volontario presta il proprio servizio presso un’organizzazione di un datore di lavoro, questi dovrà:
- fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli, comprese le misure per gestire l’emergenza;
- adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazioni del volontario e le altre attività.
Conclusioni
Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza introduce specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per le associazioni di volontariato, in particolare:
- le associazioni di volontari dei vigili del fuoco / protezione civile ed i prestatori di lavori socialmente utili devono:
- nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli incaricati al primo soccorso, antincendio e gestione emergenze e, a seconda delle attività svolte, un medico competente;
- designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- redigere la valutazione dei rischi propri delle attività svolte con la pianificazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare;
- redigere un piano di emergenza ed effettuare prove di emergenza periodiche;
- a valle della valutazione dei rischi avviare dei piani formativi specifici per lavoratori, incaricati al primo soccorso, antincendio e gestione emergenze, dirigenti, preposti e RLS;
- avviare, se le attività svolte lo richiedono, un piano di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.
- le associazioni di volontari “non equiparati a lavoratori”:
- devono avviare corsi di formazione relativi ai rischi delle attività svolte con particolare riferimento alle modalità d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (la redazione di un documento di valutazione dei rischi appare in proposito vivamente consigliabile al fine di indirizzare le attività formative);
- possono, se le attività svolte lo richiedono, avviare un piano di sorveglianza sanitaria per i volontari.

