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OBBLIGHI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

DI CUI AL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA

D. Lgs. 81/08 (come modificato dal D.Lgs. 106/09)

 

Volontari (art. 2, comma 1, lett. a), ed art. 3 comma 12-bis)

Non sono più equiparati “lavoratori” ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 81/2008:

-         i volontari, come definiti dalla legge 266/1991 sul volontariato (il volontario presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; può avere solo il rimborso spese; la qualifica di volontario  è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte);

-         i volontari che effettuano il servizio civile;

mentre restano equiparati (tra gli altri):

-         i volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile;

-         i prestatori di lavori socialmente utili.

Ai volontari “non equiparati” di cui sopra si applicano le stesse disposizioni stabilite dall’art. 21 per i componenti delle imprese familiari ed i lavoratori autonomi, quindi devono:

-         utilizzare attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III;

-         utilizzare i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI);

-         esporre la tessera di riconoscimento corredata da fotografia (art. 3, comma 12-bis).

Gli stessi possono, con oneri a proprio carico:

-         beneficiare della sorveglianza sanitaria;

-         partecipare ai corsi di formazione relativi ai rischi delle attività svolte.

Se il volontario presta il proprio servizio presso un’organizzazione di un datore di lavoro, questi dovrà:

-         fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi presenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurli, comprese le misure per gestire l’emergenza;

-         adottare le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi da interferenze tra le prestazioni del volontario e le altre attività.

 

 Conclusioni

Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza introduce specifici obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro anche per le associazioni di volontariato, in particolare:

  1. le associazioni di volontari dei vigili del fuoco / protezione civile ed i prestatori di lavori socialmente utili devono:

 

  1. nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), degli incaricati al primo soccorso, antincendio e gestione emergenze e, a seconda delle attività svolte, un medico competente;
  2. designare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  3. redigere la valutazione dei rischi propri delle attività svolte con la pianificazione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottare;
  4. redigere un piano di emergenza ed effettuare prove di emergenza periodiche;
  5. a valle della valutazione dei rischi avviare dei piani formativi specifici per lavoratori, incaricati al primo soccorso, antincendio e gestione emergenze, dirigenti, preposti e RLS;
  6. avviare, se le attività svolte lo richiedono, un piano di sorveglianza sanitaria per i lavoratori.

 

  1. le associazioni di volontari “non equiparati a lavoratori”:

 

  1. devono avviare corsi di formazione relativi ai rischi delle attività svolte con particolare riferimento alle modalità d’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (la redazione di un documento di valutazione dei rischi appare in proposito vivamente consigliabile al fine di indirizzare le attività formative);
  2. possono, se le attività svolte lo richiedono, avviare un piano di sorveglianza sanitaria per i volontari.