Info

L’ufficio del CSV
opera nei seguenti orari:

Dal Lunedì al Giovedì
dalle ore 8.30 alle 12.30
e dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì dalle 8.30 alle 14.30

Indirizzo :
Via A.L. Muratori, 3
30173 Mestre (VE)
Telefono : 041 5040103
Fax : 041 5341822
Email : info@csvvenezia.it

NUOVA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

 

Con le modifiche apportate al Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dall’art. 3 del decreto legislativo 106/09, i volontari non saranno più equiparati ai dipendenti nell’ottica delle misure antinfortunistiche per evitare agli enti e alle associazioni del terzo settore aggravi non giustificati. Ovviamente non significa che per i volontari non siano previste adeguate tutele. Le esigenze connesse al servizio espletato, oltre a prendere in considerazione i soggetti già individuati nell’art. 3 del D.Lgs. 81/08, ora interessano anche i volontari della Croce Rossa Italiana, nonché gli uffici all’estero, quali ambasciate e delegazioni, le rappresentanze permanenti presso gli enti e le organizzazioni internazionali, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura.

Inoltre un altro decreto ministeriale, da emanare entro il prossimo mese di dicembre, disciplinerà alcuni “adeguamenti” nei confronti delle cooperative sociali, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, compresi i volontari dei vigili del fuoco e del soccorso alpino o speleologico, non impegnati in attività di protezione civile.

Un’altra novità è introdotta dal comma 12-bis dell’articolo 3 del Testo Unico riguardante i volontari di cui alla legge 266/91 che disciplina l’attività di volontariato. L’attività, regolamentata anche da leggi regionali e dalle provincie autonome, è definita come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Il comma 12-bis stabilisce che ove questi volontari svolgano la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire loro dettagliate informazioni, di cui all’articolo 36, sui rischi specifici esistenti negli ambienti di cui sono chiamati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Il datore di lavoro, nell’ambito della cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 26, è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, tra le prestazioni del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione. La nuova disposizione si rivolge ai “datori di lavoro”, pertanto è da ritenere che il nuovo obbligo sia applicabile ai datori di lavoro pubblici e privati.

La violazione all’articolo 12-bis è punita dall’articolo 55, che al comma 5, lettera a, prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 750 a 4.000 Euro.

Allegati

Title: D.Lgs 106 2009
File: D.Lgs-106-2009.pdf
Size: 22 kB
Title: D.Lgs 81 2008
File: D.Lgs-81-2008.pdf
Size: 8 MB