Le novità del Decreto “Anticrisi”
L’art. 30 del Decreto 185/2008, definito “Anticrisi”, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, introduce alcune importanti novità nella disciplina degli enti non profit, in particolare l’obbligo di inviare una dichiarazione telematica all’Agenzia delle Entrate, l’allargamento del concetto di beneficenza e un’agevolazione in tema di imposte catastali.
Gli enti di tipo associativo che intendono usufruire del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 148 del DPR 917/86 in materia di imposte dirette e dall’art. 4 del DPR 633/1972 sulle imposte indirette, debbano trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate dati e notizie rilevanti ai fini fiscali per consentire gli opportuni controlli secondo un modello di prossima approvazione.
Il regime fiscale agevolato in questione prevede la non imponibilità ai fini tributari delle quote sociali, dei corrispettivi e dei contributi per gli enti associativi. Tali entrate continueranno ad essere non imponibili per gli enti associativi a condizione che questi procedano all’invio telematico di cui sopra e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
Sono escluse da tale obbligo:
- le associazioni pro loco che optano per l’applicazione delle norme di cui alla Legge n. 398/1991;
- le associazioni sportive dilettantistiche iscritte ai registri del Coni non svolgenti attività commerciale;
- le associazioni di volontariato (ex legge n. 266/1991) iscritte nei registri regionali e provinciali che non svolgono attività commerciale al di fuori di quella marginale prevista dalla Legge n. 266/1991 ed esplicitata dal D.M. 25 maggio 1995. Il comma 5 dell’art. 30 stabilisce anche che le Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri regionali e provinciali previsti dalla Legge 266/1991 potranno considerarsi ancora Onlus di diritto (ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D. Lgs. N. 460/97) solo se non svolgono attività commerciale e produttiva al di fuori di quella marginale prevista per le organizzazioni di volontariato dal D. M. 25 maggio 1995.
In caso contrario, le Organizzazioni di Volontariato perderanno la qualifica di Onlus di diritto e saranno tenute all’obbligo dell’invio telematico sopracitato.
Il comma 4 dell’art. 30 ha previsto invece un’ulteriore tipologia di attività in presenza della quale un’associazione può considerarsi Onlus introducendo un comma 2-bis all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997 (contenente l’elenco delle attività svolte dalle Onlus). Si considera infatti attività di beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, promozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
I commi 5 bis, 5 ter e 5 quater prevedono infine una agevolazione fiscale, valida fino al 31 dicembre 2009, relativa all’imposta catastale, che è fissata a 168 Euro per i trasferimenti immobiliari a favore delle Onlus.
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Il 30 settembre si è tenuto il primo incontro tra Agenzia delle Entrate e i rappresentanti del Terzo Settore per affrontare le problematiche connesse alla presentazione del Modello EAS per la comunicazione di dati fiscalmente rilevanti, previsto dall’articolo 30 del Decreto Anticrisi 185/2008, da parte degli enti associativi.
Nell’ambito dell’incontro è emerso un orientamento comune in riferimento all’estensione dei termini per l’invio del modello da parte degli enti associativi.
Questo adempimento non presuppone un controllo automatico di tutti coloro che invieranno il modello, in quanto, le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante ai fini dell’analisi del composito universo delle associazioni. Obiettivo principale dell’invio della comunicazione, infatti è garantire in primis alle associazioni meritevoli i benefici fiscali riservati al settore, contrastando più efficacemente gli abusi da parte di quelle organizzazioni che utilizzano impropriamente i regimi fiscali agevolati per sottrarsi al pagamento delle imposte dovute.
Non si tratta di un accertamento generalizzato per tutti gli enti associativi, ma piuttosto di un “censimento” volto a implementare la base informativa in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

