AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI
Il Sole24 Ore – 12 Ottobre 2009
Recentemente la legislazione tributaria si è dimostrata sempre più sensibile alle problematiche dei diversamente abili ottimizzando le agevolazioni fiscali previste per loro.
I CARICHI DI FAMIGLIA
La Finanziaria 2007, oltre a sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d’imposta, ha previsto per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di Euro 220 rispetto all’importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell’handicap.
L’art. 12, comma 1, lettera C del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che dall’imposta lorda si detraggono per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, i seguenti importi: Euro 800; Euro 900 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Tuttavia la detrazione è aumentata di Euro 220 per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di Euro 200 per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.
SUCCESSIONE E DONAZIONE
Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli eredi e i legatari che beneficiano di un patrimonio loro trasmesso dal defunto per successione. Tuttavia, se a beneficiare del trasferimento è una persona portatrice di handicap grave, riconosciuto tale ai sensi della legge n. 104/1992, l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera l’importo di Euro 1.500.000. Un beneficio analogo è previsto in materia di imposta sulle donazioni.
L’ACQUISTO DI VEICOLI
Alcuni benefici sono previsti per l’acquisto dell’autovettura: detrazione dell’Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto; Iva al 4% sull’acquisto, esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Ne beneficiano:
- I. non vedenti e sordomuti;
- II. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
III. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
IV. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Per i disabili con handicap psichico o mentale, titolari dell’indennità di accompagnamento, e i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione, o affetti da pluriamputazioni, deve essere certificata la situazione di handicap con verbale della Commissione dell’Azienda Sanitaria Locale. Per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano, contestualmente, “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione” il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo acquistato.
La Finanziaria 2007 ha stabilito che le agevolazioni previste sui veicoli utilizzati per la locomozione dei portatori di handicap sono riconosciute affinchè gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente dai beneficiari degli sconti fiscali.
LE SPESE SANITARIE
L’art. 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica. Queste spese sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari a favore dei disabili e anche se questi ultimi non risultano fiscalmente a carico. Vengono considerate di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa e quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale. In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero è possibile portare in deduzione non l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica, a condizione che le stesse risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. Le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece, danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede Euro 129,11; in questo caso la detrazione è fruibile anche dai familiari, naturalmente, quando il disabile è fiscalmente a carico.
I MEZZI DI AUSILIO
Tra le agevolazioni vi è la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% della spesa sostenuta e di fruire dell’Iva al 4% per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici (fax, modem, computer, ecc), cioè apparecchiature e dispositivi meccanici, elettronici o informatici, anche appositamente fabbricati per le persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio; inoltre vi è la possibilità di detrarre le spese di mantenimento (calcolando la detrazione in modo forfettario per un importo pari a Euro 516,46) del cane guida per non vedenti. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale; spetta per un solo cane e può essere calcolata su un importo massimo di Euro 18.075,99. In questo limite rientrano anche le spese per l’acquisto degli autoveicoli utilizzati per il trasporto del non vedente. La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta a carico.
AGEVOLAZIONI AUTO
Le agevolazioni per l’auto fanno riferimento all’acquisto di autoveicoli, ma anche ad altri veicoli particolari come motocarrozzette, autoveicoli o motoveicoli per uso promiscuo, o per trasporto specifico del disabile, e autocaravan.
REGIME IRPEF
La detrazione Irpef per le autovetture non ha limiti di cilindrata, e in ogni caso tutti i mezzi di trasporto in questione possono essere acquistati usati o nuovi. La detrazione compete per un solo veicolo nel corso di un quadriennio e deve essere calcolata su una spesa massima di Euro 18.075,99. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l’adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 Euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo; ne sono escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentire l’utilizzo da parte del disabile (ad es. la pedana sollevatrice). Tali spese, a loro volta, possono fruire della detrazione del 19%.
Per disabili con ridotte o impedite capacità motorie, l’adattamento del veicolo è una condizione necessaria per fruire di tutte le agevolazioni fiscali (Iva, Irpef, bollo e imposta di trascrizione al Pra). Gli adattamenti debbono risultare dalla carta di circolazione e possono riguardare le modifiche ai comandi di guida, solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, ma in ogni caso devono essere funzionali alla fruibilità del mezzo da parte del disabile. Per i disabili titolari di patente speciale, si considera ad ogni effetto “adattata” anche l’auto dotata di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale per l’accertamento dell’idoneità alla guida. Utile ricordare che la detrazione del 19% può essere fruita per intero nel primo anno, in alternativa, si può optare per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo. La scelta va fatta in relazione alla capienza della detrazione spettante sull’intero costo rispetto all’imposta netta del contribuente, essendo evidente che se la detrazione supera l’imposta, la differenza non è rimborsabile. La detrazione del 19% compete dall’anno dell’acquisto. Oltre che per le spese di acquisto la detrazione spetta anche per le riparazioni (escluse quelle di ordinaria manutenzione). La detrazione, anche in questo caso, spetta nel limite di spesa di Euro 18.075,99, nel quale è compreso il costo d’acquisto del veicolo. Se il disabile è titolare di redditi propri e non è a carico fiscalmente, il documento di spesa deve essere a lui intestato. Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico, il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.
AGEVOLAZIONE IVA
L’Iva al 4% è applicabile sull’acquisto di autovetture aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate e sull’acquisto contestuale di eventuali optional. E’applicabile l’Iva al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adatti già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Restano esclusi gli autoveicoli intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, a differenza della detrazione Irpef del 19%, senza limiti di valore con riferimento al costo del mezzo acquistato, ma con le stesse limitazioni temporali (del quadriennio) della detrazione Irpef.
VENDITA ANTICIPATA
Per concludere la legge Finanziaria del 2007 ha introdotto una norma specifica per evitare eventuali abusi nella fruizione dei benefici previsti dalla legge sull’acquisto di mezzi di trasporto da parte di portatori di handicap. L’articolo 1, comma 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto che, in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha fruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. In caso di rivendita anticipata del veicolo acquistato con aliquota del 4%, ai sensi del n. 31, della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, il disabile è tenuto a riversare la differenza di imposta tra tale aliquota e quella ordinaria del 20% non corrisposta al momento dell’acquisto. Nessun cenno viene fatto nel documento di prassi alla restituzione della detrazione Irpef. Secondo l’Agenzia delle Entrate inoltre, la successiva rivendita del veicolo da parte dell’erede entro due anni dall’acquisto dello stesso da parte del de cuius, non è riconducibile all’ambito di applicazione della norma antielusiva in quanto effettuata da un soggetto diverso dall’acquirente beneficiario del vantaggio fiscale.

