Rendicontare l’uso del 5 Mille
La corretta articolazione dei movimenti finanziari legati ai fondi 5 per Mille consente di costituire la base di partenza della successiva rendicontazione del loro utilizzo, prevista dal d. p. c. m. 19/03/2008. Si tratterà di una rendicontazione finanziaria tendente a verificare che i flussi finanziari positivi (entrate monetarie) derivanti dall’assegnazione dei fondi 5 per mille siano incanalati verso flussi finanziari negativi (uscite monetarie) legati all’attività istituzionale dell’ente beneficiario e non a finanziare la struttura dello stesso diventando così una risorsa destinata all’autoreferenzialità dell’ente.
L’intento del legislatore è corretto, tuttavia, dovrebbe alleviare anche l’esigenza legittima degli enti beneficiari di dover sostenere la loro struttura che, per quanto elastica essa sia, ha comunque un costo. Occorre poi fare particolare attenzione ad eventuali sovrapposizioni di rendicontazione. Un esempio tra i tanti sono le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi per le convenzioni stipulate con enti pubblici: i fondi 5 per mille troveranno la loro contropartita tra i flussi di spesa derivati dallo svolgimento dei servizi convenzionali, solo per la parte non coperta dalle convenzioni stesse. Si deve trattare di flussi di spesa “nuovi” oppure la quota parte di flussi non coperti da altre fonti di finanziamento.
Occorre anche prestare attenzione alla natura dei flussi di spesa: non che il legislatore debba dettare regole sulle tipologie di spese ammissibili, ma è evidente che si deve tener conto del fatto che i flussi possono riguardare spese correnti o spese in conto capitale.
E’ necessario comprendere in quale modo sia possibile considerare spesabile l’acquisto di beni considerati immobilizzazioni, se cioè debbano partecipare alla rendicontazione per la quota parte imputabile al loro ammortamento o al loro pagamento, tenuto conto in tal caso, dell’eventuale stipula di forme di pagamento rateizzabili, locazione finanziaria compresa. E’ plausibile ritenere che la rendicontazione delle spese in conto capitale sia da imputare in funzione del flusso generato dai pagamenti realmente effettuati.
Il periodo di osservazione, ai fini delle rendicontazione, debba necessariamente essere coerente con quello dell’inizio dei flussi finanziari positivi e quindi a far tempo dall’accreditamento, anche di eventuali anticipazioni dei fondi 5 per Mille. Risulta evidente che la rendicontazione non potrà essere collegabile tout-court alla redazione del bilancio ma dovrà costituire una parte, di cui dire nella nota integrativa.
Per concludere è di tutta evidenza che la rendicontazione dell’utilizzo dei fondi del 5 per mille non è altro che un atto semplice né semplificabile e tantomeno a costo zero, a meno di non denominarlo in un altro modo, circoscrivendone la portata ma ai danni dell’efficacia dell’informativa.
Informazioni tecniche per la rendicontazione del 5 per Mille
Cos’è l’obbligo di rendicontazione del 5 per Mille?
E’ un vincolo istituito dalla Legge finanziaria per il 2008 che obbliga gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per Mille a redigere un apposito rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia la destinazione delle somme percepite.
A chi si rivolge?
L’obbligo di rendicontazione del 5 per Mille è rivolto a tutti i beneficiari, e quindi, a tutte le organizzazioni di volontariato a cui è stato destinato il 5 per Mille. Le organizzazioni che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 Euro sono state obbligate a inviare tale rendicontazione al Ministero. Le organizzazioni che hanno percepito contributi di importo inferiore non sono tenuti all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque redigere entro un anno dalla ricezione degli importi, conservare per dieci anni e inviare – a richiesta dei Ministeri competenti – per finalità di controllo.
Le modalità
Per la rendicontazione, le organizzazioni di volontariato dovranno utilizzare il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti, nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l’effettivo impiego delle somme percepite per le finalità cui sono destinate. Nella relazione che accompagna il rendiconto devono essere riportati gli interventi posti in essere, indicando per ciascuno di essi il costo, suddiviso nelle principali voci di spesa. Il medesimo Ministero potrà richiedere l’acquisizione di ulteriore documentazione integrativa.
Le tempistiche dell’invio
I soggetti destinatari del 5 per Mille sono tenuti a redigere il rendiconto entro un anno dalla ricezione degli importi. Per le organizzazioni che hanno ricevuto importo pari o superiori, i rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.
E se l’organizzazione di volontariato non rendiconta?
Il Decreto ha previsto la possibilità di recupero, da parte dell’Erario,dei contributi erogati nei seguenti casi:
- qualora l’erogazione delle somme sia stata determinata sulla base di dichiarazioni mendaci o basate su false attestazioni anche documentali (in tale ipotesi, e solo dopo apposita contestazione e svolgimento di un procedimento in contraddittorio, il Ministero competente provvede al recupero delle somme e trasmette gli atti all’autorità giudiziaria;
- qualora le somme erogate non siano state oggetto di rendicontazione;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo pari o superiore a 15.000 Euro non inviino il rendiconto e la relazione;
- qualora, a seguito di controlli l’ente beneficiario sia risultato non in possesso dei requisiti che danno titolo all’ammissione al beneficio;
- qualora gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000 Euro non ottemperino alla richiesta di trasmettere, ai fini di controllo, il rendiconto, la relazione illustrativa e l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta.
Il recupero del contributo comporterà l’obbligo a carico del beneficiario di riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai “prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale. Ove l’obbligato non ottempererà al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, verrà disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
5 per Mille formula “For Ever”
Con tranquillità si può affermare che tutti in Italia conoscono ed apprezzano il 5 per Mille, tuttavia la maggior parte dei cittadini non sa che l’istituto rappresenta una battaglia legale annuale, poiché dal 2006 ad oggi i governi che si sono succeduti hanno dovuto reinserire il 5 per Mille in ogni Finanziaria.
La prima conquista dell’iniziativa presa dall’Intergruppo parlamentare per la sussidiarietà (ad oggi 320 parlamentari) sta proprio nel fatto di rendere stabile l’istituto del 5 per Mille attraverso un provvedimento normativo. Il provvedimento è frutto di un lavoro meticoloso ed approfondito ad opera di network di fondazioni ed associazioni che da tre anni lavora a stretto contatto con l’Intergruppo sotto il coordinamento della Fondazione per la Sussidiarietà. Il lavoro è stato finalizzato ad affrontare e sciogliere i nodi emersi dalla applicazione del 5 per Mille delle passate edizioni. In particolare: certezza dei tempi sia per quanto riguarda la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli enti, sia per quanto riguarda l’effettiva erogazione degli importi ottenuti dalle preferenze dei contributi. Nel contempo si è ipotizzato di rendere più snella la partecipazione negli anni successivi: una volta presentata la documentazione, a parità di caratteristiche dell’ente ed in assenza di modifiche alla norma, per gli anni successivi l’ente potrà “iscriversi” senza particolari aggravi burocratici.

