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Via A.L. Muratori, 3
30173 Mestre (VE)
Telefono : 041 5040103
Fax : 041 5341822
Email : info@csvvenezia.it

REGOLAMENTO

DEL CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Titolo I – Costituzione e scopi

Art.1 – Il Centro di Servizio per il volontariato della Provincia di Venezia, costituito in associazione secondo i dettami dell’art. 36 e segg. del Codice Civile, senza fini di lucro, ai sensi della L. 11.08.1991 n. 266, recepita dalla L.R. 30.08.1993 n. 40 modificata dalla L.R. 18.01.1995 e dai criteri per l’istituzione, costituzione e funzionamento dei Centri di Servizio approvati dal Comitato di Gestione e notificati a tutte le Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Regionale.

Il Centro di Servizio ha sede legale in Venezia – Mestre, Via A. L. Muratori, 3.

Art.2 – Il Centro di Servizio offre gratuitamente servizi e informazioni a tutte le organizzazioni di volontariato, iscritte e non iscritte al Registro Regionale, garantendo pari condizioni di accesso e fruibilità dei servizi del Centro di Servizio.

Diffonde ai cittadini e alle istituzioni mediante circolari, bollettini, pubblicazioni o altro tutte le informazioni sul sistema dei servizi sociali svolti nel territorio e tutte le singole iniziative delle organizzazioni di volontariato operanti nei diversi settori socio-sanitari, socio-assistenziali, di impegno civile e di tutela di beni culturali, di soccorso, di protezione civile, ecc.

Articola la propria presenza nella Provincia con sportelli territoriali, promossa di comune accordo con le organizzazioni di volontariato interessate e con l’apporto degli Enti locali ove opera lo sportello. La quota delle risorse generali da destinare alle attività degli sportelli è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Il Centro di Servizio in particolare:

  • appronta strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, per promuovere nuove iniziative di volontariato e per rafforzare quelle esistenti;
  • contribuisce all’attuazione dei progetti promossi fornendo prestazioni e servizi curandone anche la trasmissione al Comitato Regionale di controllo;
  • organizza seminari si approfondimento secondo necessità, anche su richiesta delle organizzazioni di volontariato;
  • assicura tempestivamente ogni opportuna informazione

In generale:

  • offre consulenza ed assistenza qualificata in ambito fiscale, giuridico, amministrativo e contabile;
  • appronta corsi di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
  • approntare strumenti per la progettazione, l’avvio e la realizzazione di specifiche attività, mediante convenzioni, negoziazioni e “protocolli d’intesa” con Enti Pubblici e privati anche mediante conferimento di mandati professionali;
  • collabora con altri Centri di Servizio (della Regione Veneto e di tutta Italia) su tematiche di interesse comune e in relazione alle eventuali specializzazioni da essi acquisite;
  • promuove lo sviluppo dei rapporti con tutte le Associazioni di Volontariato operanti nel territorio della Provincia;
  • offre documentazione e dati sul volontariato locale, nazionale e comunitario;
  • gestisce i rapporti con gli Enti pubblici e la ricerca di fondi privati e pubblici anche in ambito dell’Unione Europea;
  • fornisce direttamente o indirettamente alle organizzazioni di volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti, organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed approvati dal Comitato di Gestione in sede di riparto delle somme di cui alla lettera d) del comma 4 dall’art. 2 del D.M.T. 21.11.1991;
  • riceve, valuta e successivamente trasmette al Comitato di Gestione, i progetti di solidarietà presentati dalle Organizzazioni di Volontariato Provinciali;
  • organizza e gestisce gli spazi messi a disposizione dagli Enti Locali al Centro di Servizio per le associazioni di Volontariato.

Le risorse economiche del Centro di Servizio per il volontariato sono costituite dai finanziamenti assegnati dal Comitato di Gestione Regionale, dagli Enti Locali e dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e/o privati. E’ infatti compito del Centro di Servizio partecipare a Bandi Regionali, Nazionali e Comunitari per reperire risorse destinate al volontariato ed al suo sviluppo.

Titolo II – Organi e poteri

Art.3 – Sono organi del Centro di Servizio il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo.

Consiglio direttivo:

Art.4 – Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri così nominati:

- uno nominato dal Comitato di Gestione (ai sensi del D.M.T. 21.11.1991)

- sei membri eletti dall’Assemblea provinciale delle Associazioni aderenti al CAVV.

In caso si dimissioni, revoca o decesso di un membro, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Tesoriere. La designazione delle cariche sociali viene fatta per voto segreto, con accettazione da parte dell’eletto. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un triennio. E’ possibile la rieleggibilità per un altro mandato.

Art.5 – Il Consiglio Direttivo nell’espletamento delle proprie funzioni, deve attenersi ai programmi, obiettivi e ambiti di intervento, individuati dal Soggetto Gestore e approvati dal Comitato di Gestione. La gestione si esplica in forme democratiche con la consultazione periodica delle organizzazioni di volontariato, specie per quanto attiene l’indirizzo e la progettazione dei servizi che si intendono sviluppare.

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma e la rappresentanza legale del Centro di Servizio di fronte ai terzi. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Il Segretario Tesoriere cura con la collaborazione dell’addetto di segreteria, la compilazione dei verbali e la stesura del Bilancio preventivo e del Rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese (ed ogni qual volta se ne ravvisi la necessità) su iniziativa del presidente o quando allo stesso sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, con convocazione scritta, spedita almeno 8 giorni prima della riunione stessa. In caso di necessità ed urgenza la convocazione può essere fatta anche per le vie brevi.

Di ogni seduta è redatto un processo verbale che viene approvato dai partecipanti nella seduta successiva.

Le delibere del Consiglio sono valide se alla riunione sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, ove questi intende manifestarlo.

Art.6 – Il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Consuntivo, il Bilancio Preventivo e la Relazione accompagnatoria del Centro di Servizio. Tutta la documentazione deve essere inviata al Comitato di Gestione.

Il Consiglio Direttivo determina le modalità di liquidazione delle spese per la gestione del Centro di Servizio per il volontariato in conformità alle delibere approvate.

Art.7 – L’Organo di Controllo è composto da tre membri di adeguata professionalità in ambito amministrativo-contabile con riferimento alle problematiche proprie del volontariato, così nominati:

- uno dal Comitato di Gestione Regionale (ai sensi dell’art. 2 del D.M.T. 21.11.1991);

- uno dall’assemblea dei Presidenti delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia;

- uno dall’Amministrazione Provinciale di Venezia.

Tutte le cariche dei membri del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo sono gratuite salvo il rimborso delle spese giustificate e documentate.

L’Organo di Controllo nel suo ambito nomina il Presidente. I membri dell’Organo di Controllo assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e procedono al controllo del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo del Centro. A tale controllo dovrà seguire una relazione da inviare al Comitato di Gestione. L’Organo di Controllo resta in carica per un triennio. In caso di impedimento duraturo o dimissioni di un membro, il sostituto viene nominato secondo quanto stabilito dal comma 1, art. 7. Tale membro resta in carica fino alla scadenza del termine degli altri membri in carica.

Art.8 – L’Organo di Controllo si riunisce almeno una volta al trimestre, deliberando a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni viene redatto processo verbale.

Art.9 – All’Organo di Controllo compete la vigilanza sull’attività del Centro di Servizio in relazione alle funzioni del Centro di Servizio e ne riferisce almeno una volta l’anno al Comitato di Gestione. Qualora insorgessero problemi sull’andamento gestionale l’Organo di Controllo ha l’obbligo di relazionare in merito, anche in via straordinaria, al Comitato di Gestione.

Titolo III – Risorse umane

Art.10 – Per il conseguimento dei propri fini il Centro di Servizio per il volontariato si avvale principalmente delle attività di volontari, ivi compresi quelli del Servizio Civile Nazionale e di personale eventualmente messo a disposizione dagli enti locali. Potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o applicare quanto previsto al comma 2 art. 3 L.R. 40/93.

I collaboratori devono essere assicurati in base alla normativa vigente.

Titolo IV – Risorse economiche

Art.11 – Le risorse del Centro di Servizio sono costituite dalle somme messe a disposizione dal Comitato di Gestione, dagli Enti Locali, dalla Regione e da eventuali altri soggetti pubblici e/o privati.

Le somme depositate presso una Azienda di Credito, scelta dal Centro stesso, saranno utilizzabili in conformità al Bilancio Preventivo.

Per importi di spesa superiori ai 5.000,00 Euro, per operazioni e commesse eterogenee, la firma dovrà essere congiuntamente posta dal Presidente e dal tesoriere-amministrativo.

Titolo V – Il bilancio

Art.12 – Il Bilancio Preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo e viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31/10. di ogni anno.

Il Rendiconto gestionale Consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso e viene approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31/03 di ogni anno.

Art.13 – I Bilanci di cui all’art. 12 devono essere inviati entro trenta giorni dalla loro approvazione al Comitato di Gestione, completi del visto e della relazione dell’Organo di Controllo.

Art.14 – Il Bilancio Preventivo ed il Rendiconto Consuntivo devono essere depositati presso la sede del Centro di Servizio trenta giorni prima della seduta in cui sono stati messi all’ordine del giorno. Alla stessa data deve essere inviata la lettera di convocazione del Consiglio Direttivo con allegata la copia dei bilanci stessi. Per ogni ulteriore consultazione si fa riferimento alla L. 142 del 05.08.1990.

Art.15 – Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso di spese opportunamente giustificate e documentate.

Art.16 – L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Annualmente viene aggiornato l’inventario dei beni del Centro di Servizio.

Art.17 – Il regolamento del Centro di Servizio è pubblicato presso l’apposito spazio predisposto presso il Centro di Servizio ed entra in vigore trascorso il 15° giorno dalla data della suddetta pubblicazione.

Titolo VII – Disposizioni finali

Art.18 – Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano i principi generali dell’ordinamento e la legislazione vigente nelle singole materie.