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Domande e risposte utili sull'utilizzo del green pass per le attività di volontariato 12 Ottobre 2021

Articolo aggiornato al 12/10/21
Fonte:
 Cantiere Terzo settore
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Quando e a chi si applica l’obbligo nei luoghi di lavoro


1. L’obbligo si applica anche ai soggetti che operano in regime di somministrazione, appalto o distacco? In questo caso chi ha l’obbligo dei controlli?

Anche tali soggetti hanno l’obbligo del green pass e il controllo è svolto dal soggetto presso cui la prestazione è resa. Si applica anche ai tirocinanti ed ai giovani in servizio civile.

2. L’obbligo si applica anche ai soggetti che occasionalmente accedono al luogo di lavoro pubblico o privato per servizi di consegna o fornitura?

Sì, dato che sono soggetti che hanno titolo all’accesso ai luoghi di lavoro.

3. Se la prestazione di lavoro, formativa o di volontariato è svolta in luogo di lavoro all’aperto, e quindi in un luogo non fisicamente determinato, vige l’obbligo di green pass?

Sì, l’obbligo è implicitamente ricavabile dalla previsione per cui chiunque ha titolo di accesso a luoghi di lavoro pubblici o privati (senza distinzione fra luoghi all’aperto o al chiuso) deve possedere la certificazione verde.

4. L’obbligo è valido anche nei casi in cui l’attività di volontariato si svolga in luoghi non prettamente lavorativi ma, per esempio, un'abitazione privata (nel caso in cui si svolga una prestazione domiciliare o di consegna pasti) oppure una parrocchia o ancora una sala di un oratorio (come nel caso del volontariato con i ragazzi)?

La norma prevede l’estensione anche ai volontari dell’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19. In particolare il dl 127/2021 fa riferimento a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, sia presso le amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 1), sia nel settore privato (art. 3 comma 1), anche sulla base di contratti esterni.

La decorrenza è dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza; la ragione è finalizzata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, ed il mancato rispetto porta a specifiche sanzioni.

Considerata la ratio sottesa alla norma, che è quella di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2, appare opportuno valutare l’estensione dell’obbligo a tutte quelle situazioni e luoghi in cui l’attività si esplica. L’obbligo del green pass per l’accesso ai luoghi dove l’attività lavorativa è svolta, quindi, ricomprende tutti i possibili luoghi di esercizio dell’attività, nel caso di specie, di volontariato.

Pertanto, ne consegue l’obbligo di possesso ed esibizione del green pass in tutte quelle situazioni in cui si svolge un’attività di volontariato potenzialmente a rischio contagio, sia in relazione ad un luogo in cui già sussiste una precauzione ed una verifica del green pass da parte del titolare della struttura presso la quale i volontari operano, sia laddove invece non sussistano tali verifiche (ad es. abitazione privata). In questo ultimo caso sarà opportuno che l’organizzazione di appartenenza del volontario, in nome del suo legale rappresentante, fornisca adeguata informativa ai volontari sulla necessità del green pass.

5. L’obbligo si estende anche ai ragazzi e alle ragazze che fanno percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (Pcto), meglio conosciuti come alternanza scuola-lavoro? I ragazzi delle scuole superiori coinvolti in questi progetti, infatti, non sono obbligati dalla normativa odierna al possesso del green pass, ma nel momento in cui vengono inviati a fare attività di volontariato in un’azienda del territorio, le condizioni cambiano? Su chi ricade un eventuale onere di richiedere il green pass?

Anche in tal caso vale quanto sopra detto: si tratta di un’attività di formazione e lavoro esercitata in un luogo – l’azienda - presso il quale lo studente svolge il tirocinio; in tale luogo opera già l’obbligo di green pass, in quanto luogo dove si svolge l’attività lavorativa tipica dell’azienda medesima. Pertanto da un lato sussiste l’obbligo per lo studente di possesso ed esibizione del green pass, dall’altro l’onere di richiederlo grava sul datore di lavoro dell’azienda ospitante, opportunamente preceduto da una informativa della scuola di provenienza agli studenti.

6. I soggetti esclusi dalla campagna vaccinale per età o in base ad idonea certificazione medica, devono comunque effettuare un tampone per poter accedere alle attività per le quali è obbligatoria la certificazione verde?

Sempre il dl 127/2021 prevede sia per i casi di attività svolta nel pubblico, che nel privato, che le disposizioni relative all’obbligo di possesso ed esibizione del green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle aziende ed enti dei servizi sanitari regionali, o dai medici di medicina generale, o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Pertanto i soggetti in possesso dell’esenzione non dovranno esibire il green pass e quindi nemmeno sottoporsi a tampone. Ovviamente dovranno esibire il certificato di esenzione.

In particolare, è disposto che la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-COV-2 sia rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea.

7. Se nonostante il possesso del green pass il soggetto interessato ha contratto il virus come ci si deve comportare?

Il dl n. 127/2021 disciplina unicamente il possesso e l’esibizione del certificato verde. Rimangono pertanto in vigore tutti gli altri presidi per la tutela della sicurezza del lavoratore.



Controlli, verifiche e sanzioni


8. I soggetti incaricati alla verifica delle violazioni devono essere dipendenti o possono essere soggetti terzi?

Il dl n. 127/2021 non specifica nulla al riguardo, ma la risposta pare poter essere positiva circa l’utilizzo di soggetti terzi.

9. In caso di verifica non a campione, è immaginabile un procedimento disciplinare nei confronti dell’addetto al controllo ove si riscontri un accesso di un soggetto privo di green pass?

Sì, pare sostenibile la contestazione in considerazione del fatto che si sarebbe in presenza di una violazione rispetto ad una mansione assegnata.


 

Informativa e tutela della privacy


9. Con quali modalità è opportuno informare i lavoratori dell’obbligo del green pass e delle modalità di verifica?

Sul punto il dl n. 127/2021 non si esprime, ma da un punto di vista operativo appare necessario rendere un’informativa a tutti i dipendenti sulle modalità e sui soggetti incaricati del controllo.

10. È necessario fornire un’informativa privacy ai lavoratori?

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma. È sufficiente una informazione preventiva sulla procedura dei controlli e l’affissione di cartelli di avviso agli ingressi.

11. È necessario modificare la gestione della privacy con altri adempimenti?

Al momento, se la privacy è gestita correttamente, non è necessario modificare la gestione della privacy, in quanto non si dovrebbe registrare alcun dato. È possibile, però, che entro il 15 di ottobre siano emanate nuove disposizioni del Governo, anche sotto forma di FAQ, in quanto vi possono essere, nella realtà, molte situazioni diverse.

In attesa di ulteriori chiarimenti, si possono già fare alcune distinzioni.

Per i lavoratori dipendenti non sono necessarie modifiche in quanto hanno già sottoscritto, al momento dell’assunzione, una liberatoria privacy che autorizza il datore di lavoro a raccogliere ed utilizzare, in alcune procedure amministrative obbligatorie, anche dati sensibili come quelli sulla salute.

Non dovrebbero essere richieste modifiche neppure per i volontari in quanto sarebbe necessario verificare il consenso reso al momento dell’adesione all’associazione, in cui normalmente si citano i dati comuni e non quelli sensibili. Servirebbe sicuramente un nuovo consenso specifico per i dati sanitari, che sono dati sensibili, solo nel caso in cui i dati del green pass venissero registrati. In ogni caso, il decreto prevede che il delegato al controllo degli accessi non debba fare nessuna registrazione.

Una ulteriore distinzione può essere fatta per gli utenti dei servizi e per i partecipanti a eventi ed iniziative. Gli utenti, infatti, di norma hanno sottoscritto un consenso per l’utilizzo dei loro dati comuni. Per quanto riguarda i partecipanti, se l’iniziativa non prevede una registrazione preventiva, potrebbero non avere sottoscritto alcun consenso. Anche in questi casi, poiché la regola dei controlli agli accessi prevede che non si raccolgano dati, non sono richiesti nuovi adempimenti per la privacy.
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